Motociclista scivola sull'olio? Per la Cassazione paga il Comune

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lella84
00martedì 27 gennaio 2009 22:17
ROMA - La Cassazione ha ribaltato le decisioni dei giudici di merito che avevano «assolto» il comune di Roma dall’obbligo di risarcire un motociclista che si era fratturato un braccio scivolando su una macchia d’olio. Infatti, se la cattiva manutenzione delle strade provoca incidenti, i danni deve pagarli il Comune. Soprattutto quando l’amministrazione ha diviso in zone il territorio urbano e ha appaltato a diverse imprese i servizi di manutenzione. Questa sentenza rappresenta una vittoria per motociclisti e «scooteristi»

PER GLI AUTOMOBILISTI - Il monito della Suprema Corte è rivolto alle amministrazioni soprattutto delle grandi città, dove il problema dello «stato di conservazione» delle strade è più grave, e tutela non soltanto i conducenti dei mezzi a due ruote, ma anche agli automobilisti nel caso in cui le condizioni delle strade urbane provochino danni alla vettura o veri e propri incidenti. Nelle motivazioni della sentenza 1691 infatti, i giudici della terza sezione civile precisano che nei confronti delle amministrazioni comunali c’è una «presunzione di responsabilità per il danno causato dalle cose che si hanno in custodia» anche se si tratta di beni, come le strade «oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini».

LA VICENDA - Il caso di cui si è occupata piazza Cavour riguarda una motociclista che nel 1997 era scivolata su una macchia d’olio in via Damiano Chiesa, una strada nella zona della Balduina a Roma. In seguito alla caduta la donna aveva riportato «lesioni guaribili in 40 giorni». Sia il tribunale sia la Corte d’appello della Capitale avevano respinto il suo ricorso contro il comune per il risarcimento. Nel corso del giudizio di secondo grado, in particolare, l’amministrazione all’epoca guidata da Walter Veltroni si era «chiamata fuori» affermando che la rete viaria urbana era divisa in zone, ciascuna delle quali affidata per la manutenzione a diverse imprese. A questo proposito invece, la Corte ha precisato che «la suddivisione in zone comporta per il comune un maggiore grado di sorveglianza e controllo, con conseguente responsabilità per i danni cagionati». I giudici hanno infine aggiunto che l’impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione «non può rispondere direttamente perché il contratto costituisce soltanto lo strumento tecnico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale proprio dell’ente territoriale». La Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza d’appello, indicando ai giudici che dovranno nuovamente valutare la richiesta di risarcimento, i criteri da seguire.
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