Reclamo Real Lucca per partita contro Futsal Cecina del 01.10.09

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c5toscana
00giovedì 29 ottobre 2009 18:39
Dal C.U. n° 26 del 29/10/09
12.- RECLAMO DELL'A.S.D. REAL LUCCA CALCIO A 5 AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. FUTSAL CECINA CALCIO A 5/A.S.D. REAL LUCCA CALCIO A 5 DEL 1.10.2009 (5-3).

Con reclamo del 7.10.2009 l'A.S.D. Real Lucca Calcio a 5 ha adito questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana per contestare, in relazione alla gara disputata in data 1.10.2009 con l'A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5, la regolarita' della posizione del calciatore Vincenzo Del Mastro, tesserato per quest'ultima societa'.

A dire della reclamante il citato calciatore sarebbe stato dall'A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5 regolarmente schierato in campo, nonostante che sul C.U. n.18 del 1' ottobre 2009 fosse stata pubblicata la delibera di questo Giudice Sportivo Territoriale che gli infliggeva la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara. Reputa il G.S.T. che il proposto gravame possa trovare accoglimento. L'art. 22, comma 2, C.G.S., infatti, fa espressamente salva l'ipotesi di cui all'art. 45, comma 2, C.G.S.. Tale disposizione, come e' noto, applicabile nell'ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede che ''il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale e' automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo...I Comitati...debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica''.
Cio', indubitabilmente, significa che la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul C.U. ha esclusivamente natura ricognitiva, e non costitutiva della squalifica, che discende automaticamente dall'espulsione dal campo di giuoco. Poiche' e' indiscusso, nel caso di specie, che il Del Mastro fu espulso nel corso della gara disputata in data 25.9.2009, l'automaticita' del meccanismo sanzionatorio imponeva che lo stesso dovesse scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva (come non ha fatto, prendendo parte alla gara disputata dall'A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5 in data 1.10.2009), indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione a tale data del C.U. portante la sanzione. Di conseguenza, il Del Mastro ha partecipato alla gara disputata dall'A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5 in posizione assolutamente irregolare, non avendo gia' scontato la squalifica derivante dall'espulsione comminatagli nel corso della gara del 25.9.2009.

Per quanto sopra esposto il G.S.T. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Real Lucca Calcio a 5 di Montecarlo (Lucca), infligge all'A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5 la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonche' l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00), al calciatore Del Mastro Vincenzo l'ulteriore squalifica per UNA giornata ed al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Bitossi Matteo l'inibizione per mesi UNO. Dispone non addebitarsi la tassa.
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