Estratto dal Codice di Giustizia Sporiva
Per fare un po di chiarezza :
Tutte le squalifiche
SONO VALIDE A PARTIRE DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PUBBLICAZIONE SUL C.U. (Art 22, comma 2) .
SOLAMENTE I CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO (rosso diretto o doppio giallo non fa differenza) hanno l'AUTOMATISMO della sanzione, ovvero sono automaticamente squalificati ALMENO per la gara successiva a quella in cui hanno rimediato l'espulsione (diretta o per somma di gialli (Art 45 , comma 2).
Se leggete i C.U. nella sezione Giudice Sportivo i provvedimenti disciplinari sono sempre divisi in due categorie :
CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO : per i giocatori in tale elenco vale l'automatismo della sanzione (squalifica automatica per la gara successiva a quella in cui si è rimediato il provvedimento)
CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO : per i giocatori in tale elenco la squalifica è valida a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione
OSS : Anche le squalifiche a Dirigenti, Allenatori, ecc... sono valide dal giorno successivo quello di pubblicazione
CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Art. 22
Esecuzione delle sanzioni
[…omissis..]
2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno
immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.
[…omissis…]
11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i
provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo
comunicato ufficiale.
Art. 45
Sanzioni
[…omissis…]
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti", il calciatore espulso dal campo
nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice
sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e
le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si
applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del
Giudice sportivo.
L'intero Codice è consultabile all'indirizzo :
www.lega-calcio.it/ita/5_Codice.pdf